Le principali misure contenute nel Decreto Rilancio – prima parte
Versamento IRAP – art. 24
Contributi a fondo perduto – art. 25
Beneficiari del contributo
Potranno essere i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita iva, di cui al tuir (dpr 917/1986). tra i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della norma (salvo, come vedremo, quanto disposto dal comma 2), sono pertanto ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.
Tra i soggetti possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il comma 2 dell’art. 25 del decreto legge contiene le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo. si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del tuir;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del tuir;
- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
- i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Condizioni per accedere al contributo a fondo perduto
Spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
Modalità di calcolo del contributo spettante
La regola generale è che l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La predetta percentuale è del venti, quindici e dieci percento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Procedure da seguire per l’erogazione del contributo
Le sanzioni irrogabili in caso di recupero vanno dal cento al duecento per cento del contributo in tutto o in parte non spettante, dato il rinvio alla misura sanzionatoria prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Per le controversie relative all’atto di recupero sì rendono applicabili le disposizioni previste dal Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi del recupero di un’agevolazione basata su dati di natura tributaria.
Da ultimo, il comma 13 richiama l’articolo 316-ter del codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato.
Adesso attendiamo le linee guida dell’Agenzia delle Entrate e viste anche le sanzioni che ne derivano, il conteggio deve essere fatto con estrema attenzione.
Nel prossimo articolo verranno esaminate altre misure contenute nel Decreto Rilancio.